IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni; Visto il regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758; Considerata l'opportunita' di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1. - I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti: a) ordinari lavori di adattamento, riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti; b) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio; c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie e abbonamenti ad agenzie di informazioni; d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746; e) lavori di traduzione di pubblicazioni, bollettini e circolari da liquidarsi comunque su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; f) lavori di stampa, copia, tipografia, litografia, riproduzione fotografica e fotostatica di pubblicazioni, bollettini e circolari, da affidare unicamente a imprese o societa' commerciali e da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio; h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi; i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonche' al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali; l) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537; m) spese per inserzioni su pubblicazioni specializzate di note illustrative sulle strutture e sulle funzioni del Ministero; n) spese postali, telefoniche e telegrafiche; o) spese per lo svolgimento di singoli corsi di formazione e perfezionamento del personale, nei casi previsti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472; p) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire 2 milioni; q) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente gia' installate o da installare, per l'espletamento di concorsi indetti dal Ministero, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali. Art. 2. - L'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui all'art. 1 e' disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni e nei limiti di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e, in ogni caso, non oltre l'importo massimo di lire 60 milioni. L'ordinazione dei lavori e delle forniture e' effettuata mediante lettera od altro atto del committente. Art. 3. - Per i lavori e le forniture di cui all'art. 1, il cui importo si prevede superiore alle lire 5 milioni, dovranno essere richiesti preventivi ad almeno tre ditte o imprese, eccetto i casi in cui la specialita' o urgenza del lavoro o della fornitura siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata ditta o impresa". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 7